Con la presente si COMUNICA che è vietato fumare nei locali interni ed esterni alla scuola e che sono previste sanzioni per i trasgressori, come di seguito precisato.
Il decreto legge 12 settembre 2013 n.104 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all’art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi) sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.
È vietato anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2).
Si rappresenta che le aree di pertinenza dell’istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi.
Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall’art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni)
Circolare 42
DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI INTERNI SCOLASTICI ED ESTERNI DEGLI ISTITUTI
DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI INTERNI SCOLASTICI ED ESTERNI DEGLI ISTITUTI
IPSAR "Federico II di Svevia"